venerdì 2 settembre 2016

Anatocismo e usura nei contratti bancari: la Cassazione fissa due punti fermi

anatocismo, mutuo, interessi di mora, usura, tasso soglia,superamento, chiarimento cassazione,


La Corte di Cassazione, Sezione Prima, con sentenza n. 17150 del 17 Agosto 2016, intervenendo sulla (a) nullità della clausola di calcolo trimestrale degli interessi passivi e (b) sul mancato rilievo dell'usurarietà del tasso di interesse convenzionale, ha chiarito i termini e le modalità per la risoluzione di migliaia di controversie giacenti nei tribunali italiani in materia di anatocismo e usura nei contratti bancari.







Il fatto 
Nel corso dell'anno 1994 una correntista siciliana proponeva ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo notificatogli notificatogli dal Banco di Sicilia per il recupero credito di una somma di denaro.

La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Catania, diversamente ritenendo in merito al calcolo degli interessi effettuato dalla banca, accoglieva l'opposizione e condannava l'istituto di credito siciliano al pagamento delle spese processuali.

La sentenza della Corte di Appello di Catania
Il Banco di Sicilia proponeva ricorso avverso la sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Catania, diversamente ritenendo dai colleghi di prime cure e rilevando d'ufficio la nullità parziale del contratto di conto corrente con riferimento alla clausola di trimestralizzazione degli interessi passivi, accoglieva parzialmente la richiesta del banco e disponeva
nuovamente il calcolo delle somme dovute. 
Nel contempo, i giudici di seconde cure, respingevano l'eccezione di nullità parziale della convenzione relativa agli interessi, in quanto determinabile (nella misura di cinque punti percentuali sopra il tasso ufficiale di sconto e,comunque, non inferiore al 18%.) e, pertanto, sottoscritta in deroga alla previsione di cui all'art. 7 delle Norme Uniformi Bancarie (NUB). 

Il ricorso per Cassazione
La correntista, parzialmente soccombente in appello, proponeva ricorso per Cassazione. 
Riteneva che: a) la Corte di Appello di Catania, dopo aver dichiarato la nullità della
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, aveva erroneamente disposto il calcolo degli interessi su base annuale, in netto contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione (riferimento Sentenza. n. 24418 del 2010) che ha stabilito, in casi siffatti, l'esclusione di ogni capitalizzazione; b) la Corte di Appello di Catania abbia ritenuta valida la pattuizione del tasso di interesse nella misura di cinque punti percentuali sopra al tasso ufficiale di sconto e, comunque, non inferiore al 18 % ; c) la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia errato nel compensare le spese del giudizio di primo grado. 
La banca resisteva con controricorso e ricorso incidentale. 
La banca sosteneva che: a) insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al recepimento della
seconda perizia contabile in luogo della prima, senza un vero e proprio accertamento ai fini della disapplicazione dell'art. 1194 c.c.; b) inversione della regola di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. sulla base di errate opinioni susseguenti ad fuorvianti valutazioni peritali.

La pronuncia della Cassazione 
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ai giudici della Corte di Appello di Catania i quali, in diversa composizione, dovranno provvedere alla risoluzione della vertenza in base ai principi di diritto enunciati dai giudizi di Piazza Cavour. 
In particolare, per quanto riguarda la clausola di capitalizzazione degli interessi passivi su base trimestrale, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che per quanto riguarda i rapporti tra banca e correntista avviati tra le parti prima al 22 aprile 2000, una volta che il giudice abbia dichiarato la nullità della detta clausola, egli non può applicare la capitalizzazione annuale degli interessi, perché questi, in conseguenza di quella declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato.
Mentre, per quanto riguarda il mancato rilievo dell'usurarietà del tasso di interesse convenzionale, 
la Cassazione ha stabilito che, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, comportano la inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi, salvo che il rapporto giuridico non si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme e che il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente. 

© Micene Alta Formazione




---

Corte di Cassazione, Sezione Prima, sentenza n. 17150 del 17 Agosto 2016

SENTENZA
sul ricorso 25994-2011 proposto da:
COSTA CRISTINA (c.f. CSTCST32H47C351B), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 44, presso
l'avvocato FRANCESCO SCHILLACI, rappresentata e
difesa dall'avvocato LUIGI CHIARENZA, giusta procura
a margine del ricorso;
2016
1365
- ricorrente -
contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., CAPITALIA
S.P.A.;
- intimate -
1
Civile Sent. Sez. 1 Num. 17150 Anno 2016
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 17/08/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Nonché da:
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (p.i.
02659940239), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI
MANZI, che la rappresenta e difende, giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COSTA CRISTINA, CAPITALIA S.P.A.;
- intimate -
avverso la sentenza n. 1056/2010 della CORTE
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato P. CARUSO, con delega, che ha
chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per
l'inammissibilità, in subordine rigetto di entrambi i
ricorsi.
2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-
1.La Corte d'appello di Catania ha parzialmente accolto
l'impugnazione proposta dal Banco di Sicilia SpA (poi
Capitalia SpA ed ora Unicredit Credit Management Bank SpA),
contro la correntista, signora Cristina Costa, nei riguardi
della sentenza del Tribunale di quella stessa città che,
decidendo dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposto da
costei, nel corso dell'anno 1994, aveva accolto
l'opposizione, revocato il monitorio e condannato la Banca al
pagamento delle spese processuali.
2.La Corte territoriale, investita della rivisitazione del
primo giudizio, ha dichiarato - rilevandola d'ufficio - la
nullità parziale del contratto di conto corrente, con
riferimento alla clausola di trimestralizzazione degli
interessi passivi, ed ha disposto il calcolo del saldaconto
sulla base di un accertamento peritale.
3. Il giudice di appello, tuttavia, ha respinto l'eccezione
di nullità parziale della convenzione relativa agli
interessi, in quanto determinabile (nella misura di cinque
punti percentuali sopra il tasso ufficiale di sconto e,
comunque, non inferiore al 18%.) e, quindi, adottata in
deroga alla previsione di cui all'art. 7 delle Norme uniformi
. bancarie (NUB) con riferimento alle condizioni praticate
abitualmente sulla piazza.
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
4.Avverso tale decisione la signora Costa ha proposto ricorso
principale per cassazione, affidato a tre motivi di censura,
illustrati anche con memoria, contro cui resiste la Banca,
con controricorso e memoria illustrativa.
5. La Banca, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale
affidato a due motivi, illustrati dalla menzionata memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo del ricorso principale [violazione e
falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. (errata
capitalizzazione annuale), nonché omessa motivazione sul
punto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)] la ricorrente lamenta che
la Corte territoriale, dopo aver dichiarato la nullità della
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed
aver disposto alcune CTU al fine di rideterminare i rapporti
di dare ed avere tra le parti, abbia disposto il calcolo
degli interessi su base annuale, in contrasto con la
giurisprudenza della Corte di cassazione (riferimento a SU
sent. n. 24418 del 2010) che ha stabilito, in casi siffatti,
l'esclusione di ogni capitalizzazione.
2. Con il secondo mezzo [violazione ed omessa applicazione
dell'art. 1815, 2 °co., c.c. e della legge n. 108 del 1966
(art. 360 n. 3 c.p.c.)] la ricorrente lamenta che la Corte
abbia ritenuta valida la pattuizione del tasso di interesse
nella misura di cinque punti percentuali sopra al tasso
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ufficiale di sconto e, comunque, non inferiore al 18 %,
condannando essa ricorrente al loro pagamento dalla data del
decreto al soddisfo.
3.Con il terzo motivo del ricorso principale [violazione e
falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 245, 2 °co., c.p.c.
(ante riforma del 1990), nonché contraddittoria motivazione
sul punto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) con riferimento al
primo grado di giudizio] la ricorrente lamenta che la Corte
territoriale abbia errato nel compensare le spese del
giudizio di primo grado.
*
4.Con il primo mezzo del ricorso incidentale [contraddittoria
o insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.):
recepimento della perizia contabile del 2 aprile 2009 in
luogo di quella del 1 febbraio 2008, avente maggiore saldo
passivo] la Banca lamenta l'insufficiente o la
contraddittoria motivazione in ordine al recepimento della
seconda perizia contabile in luogo della prima, senza un
accertamento ai fini della disapplicazione dell'art. 1194
c.c.
5. Con il secondo [violazione dell'art. 1194 c. .c. per negata
applicazione del principio di imputazione delle rimesse prima
agli interessi e poi al capitale, in assenza del consenso del
creditore (art. 360 n. 3 c.p.c.) si duole che il giudice
5
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
abbia invertito il contenuto della regola di imputazione di
cui all'art. 1194 c.c. sulla base dell'opinione (errata) del
consulente tecnico di parte del creditoreo, peggio, anche di
quella del CTU.
*
6.11 primomotivo del ricorso principale, con cui la
correntista lamenta che il giudice distrettuale avrebbe
violato il principio di diritto posto dalle SU di questa
Corte (sent. n. 24418 del 2010) in quanto, dopo aver
dichiarato la nullità della clausola di calcolo trimestrale
degli interessi passivi, ha disposto il calcolo dei rapporti
di dare ed avere tra le parti, applicando la capitalizzazione
annuale degli interessi.
6.1. Eccepisce la Banca che la questione, mai posta nel corso
del giudizio di appello, sarebbe del tutto nuova e, perciò
inammissibile.
6.2. L'eccezione è infondata, in quanto - in relazione ad un
conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data
anteriore al 22 aprile 2000 -, proprio il rilievo d'ufficio
della questione relativa alla nullità della clausola di
computo degli interessi (per contrasto con il divieto di
anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ.), unitamente
alla non contestazione (da parte della Banca) dell'avvenuta
applicazione, su base annuale, degli interessi [già computati
6
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dalla creditrice in via trimestrale e con anatocismo, in
applicazione della clausola nulla] esplicitati in un nuovo
anatocismo sulla base della CTU affidata dal giudice, avrebbe
dovuto portare la Corte territoriale ad applicare le rigorose
conseguenze di quella declaratoria di nullità, in conformità
del principio di diritto posto proprio dalle Sezioni Unite di
questa Corte e dei quali, giustamente, la ricorrente invoca
l'applicazione,escludendo ogni sorta di computo anatocistico.
6.2.1.Infatti, ove il giudice abbia rilevato d'ufficio ed
accolto, sulla base di una tale rilievo, la questione
dell'invalidità della clausola di anatocismo, dichiarando la
nullità parziale del contratto per l'invalidità di essa, egli
ha anche il dovere di decidere delle conseguenti questioni,
in diritto o in fatto, nascenti dalla dichiarazione di detta
nullità, cosicché se alcuna di esse [non necessitante
dell'impulso della parte (in ordine alle necessarie
allegazioni in fatto ed alle richieste probatorie)] non sia
stata esaminata o portata alle dovute conseguenze, ben può la
parte - che abbia ragione di dolersene - sollevare la censura
anche nel successivo grado di giudizio e finanche in quello
di cassazione.
6.2.2. Nella specie, infatti, la Corte territoriale, pur
avendo dichiarato la nullità della clausola di
trimestralizzazione degli interessi non ne ha tratto le
dovute conseguenze ulteriori che, secondo il principio
7
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sentenza n. 24418
del 2010) [«dichiarata la nullità della previsione negoziale
di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto
di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale
osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di
capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del
correntista devono essere calcolati senza operare alcuna
capitalizzazione.»], importavano anche l'eliminazione, nel
calcolo degli interessi, di qualsivoglia capitalizzazione, in
consonanza con quanto poi disposto anche dall'art. 120, co.
2, lett. b), del TUE nel periodo anteriore alle modifiche
apportate dall'art. 17- bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18,
approvato con modifiche con la legge 8 aprile 2016, n. 49.
6.3. Il primo mezzo di Cassazione deve, pertanto, essere
accolto con l'enunciazione del seguente principio di diritto:
in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed
il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di
apertura di credito bancario regolato in conto corrente e
negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000,
una volta che il giudice abbia dichiarato la nullità della
detta clausola egli non può applicare la capitalizzazione
annuale degli interessi, perché questi, in conseguenza di
8
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
quella declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di
calcolo capitalizzato.
7. Al secondomezzo di cassazione principale (mancato rilievo
dell'usurarietà del tasso di interesse convenzionale), la
Banca controricorrente ha eccepito la novità della deduzione,
la mancata dimostrazione del superamento del tasso soglia
(anche attraverso la produzione dei decreti ministeriali di
rilevazione dei tassi nel periodo) e l'inapplicabilità della
relativa disciplina (la legge n. 108 del 1996) perché il
rapporto di conto ricorrente si sarebbe esaurito alla data
del 18 giugno 1993, ossia anteriormente all'entrata in vigore
della richiamata normativa.
7.1. La prima eccezione, relativa alla non rilevabilità
d'ufficio dell'eccezirie di usurari_ etàdel tasso di
interessi, è infondata alla luce del principio di diritto,
posto da questa Corte (Cass. Sez. l, Sentenza n. 24483 del
2013; Sentenza n. 21080 del 2005) e secondo cui «nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei
confronti di un correntista, la nullità delle clausole del
contratto di conto corrente bancario che rinviano alle
condizioni usualmente praticate per la determinazione del
tasso d'interesse o che prevedono un tasso d'interesse
usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art.
1421 cod. civ., qualora vi sia contestazione, anche per
ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della
9
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
richiesta di interessi, senza che ciò si traduca in una
violazione del principi della domanda e del contraddittorio,
i quali escludono che, in presenza di un'azione diretta a far
valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa
rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle
dedotte dall'attore.».
7.2. La seconda e la terza, pure infondate, meritano una
risposta più articolata anche in considerazione di quanto
affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 2013;
Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 2006), e cioè che «le norme che
prevedono la nullità del patti contrattuali che determinano
gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in
tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura
(introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 della legge 17
febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs.
l °settembre 1983, n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo
1996, n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione
ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non
influiscono sulla validità delle clausole dei contratti
stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex
nunc", rilevabile solo su eccezione di parte, non operando,
perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima
ancora dell'entrata in vigore di tali norme ed il credito
della banca si sia anch'esso cristallizzato
precedentemente.».
10
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
7.3. Nella memoria illustrativa, la ricorrente
evidentemente convenendo con il menzionato principio - ha
eccepito la inapplicabilità del patto contrattuale
comportante una misura usuraria degli interessi passivi a
partire dalla data di entrata in vigore della disciplina
legale introdotta con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992,
n. 154, in tal modo allegando la perduranza del rapporto
contrattuale oltre quello spartiacque.
7.3.1. Ma anche detta eccezione è tale solo in senso
improprio in quanto con essa si fa unicamente rilevare che il
rapporto di conto ha avuto una estensione temporale che va
ben oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina
legislativa sulle clausole che comportano una regolazione
degli interessi ad effetti usurari, onde la rilevabilità
d'ufficio - sulla base di tale semplice allegazione o, recte,
rilievo - della inefficacia di quei patti per il segmento di
rapporto successivo al detto paletto temporale.
7.3.2. Infatti, «relativamente ad un rapporto contrattuale di
durata, l'intervento nel corso di essa, di una nuova
disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile
contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma
imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti
nel regolamento del contratto, in assenza di una norma
transitoria che preveda l'ultrattività della previgente
disciplina normativa non contenente la norma imperativa
11
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del
regolamento contrattuale non consente più alla clausola di
operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento
contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai
sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contratto, per quanto
concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in
vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato
all'efficacia della clausola imperativa da detta norma
imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè
per la residua durata del contratto) la clausola difforme,
relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e
non ha ancora prodotto.» (Sez. 3, Sentenza n. 1689 del 2006).
• 7.4. Il secondo mezzo va, pertanto, accolto sulla base
dell'allegazione che esclude la completa cristallizzazione
del rapporto di conto corrente bancario in una data anteriore
all'entrata in vigore della disciplina anti-usura (1. n. 108
del 1996), e per la parte a tale data successiva, in ossequio
al seguente principio di diritto:
In tema di interessi usurari, le norme che prevedono la
nullità dei patti contrattuali che determinano la misura
degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la
soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4
della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art.
117 del d.lgs. 1 °settembre 1983, n. 385, e con l'art. 4
della legge 7 marzo 1996, n. 108), pur non essendo
(anatocismo, mutuo, interessi di mora, usura, tasso soglia,superamento, chiarimento cassazione)
retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della
. loro entrata in vigore, comportano la inefficacia ex nunc
delle clausole dei contratti stessi, sulla base del semplice
rilievo - operabile anche d'ufficio dal giudice - che il
rapporto giuridico non si sia esaurito prima ancora
dell'entrata in vigore di tali norme e che il credito della
banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente.
8. Il terzo mezzo del ricorso principale (le spese del
giudizio di primo grado) e i due contenuti nel ricorso
incidentale (la valutazione delle risultanze delle due CTU e
l'imputazione delle rimesse) restano assorbiti
dall'accoglimento dei primi due mezzi, in considerazione del
. fatto logicamente antecedente che, in applicazione dei
menzionati principi di diritto, comporterà un necessario
riesame delle rimesse, con il diverso calcolo degli interessi
non capitalizzati e di quelli ipoteticamente usurari, nel
periodo successivo alla data di entrata in vigore della 1. n.
108, già menzionata.
9.In conclusione, il primo e secondo motivo di ricorso devono
essere accolti, assorbito il terzo oltre che il ricorso
incidentale, la sentenza cassata con rinvio della causa,
anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte
d'appello di Catania, in diversa composizione.
PQM
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara
assorbiti il terzo ed il ricorso incidentale, cassa la
sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la
causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla
Corte d'appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della l a
sezione civile della Corte di cassazione, il 1'8 luglio 2016,


Corte di Cassazione, Sezione Prima, sentenza n. 17150 del 17 Agosto 2016 >> versione pdf 




Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...