sabato 3 settembre 2016

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: reati imputabili in capo alla stessa persona

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La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con sentenza n. 36282 del 1 Settembre 2016, ha sancito che il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione sono reati concorrenti tra loro e che possono essere addebitati, entrambi, in capo ad una stessa persona.





Il fatto

Nel Febbraio 2010, una giovane toscana, nell'intento di aiutare una donna straniera a procurarsi lavoro ed allontanarsi dalle grinfie del suo protettore, provvedeva ad accompagnare la forestiera presso una "casa chiusa" di una sua amica. 

La sentenza di primo grado 
Il Tribunale di Lucca condannava la giovane toscana per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

La sentenza della Corte di Appello
I magistrati toscani di secondo grado confermavano la condanna inflitta in primo grado.
Essi ritenevano che entrambe le condotte, alla luce dei fatti  esaminati, integravano i reati contestati all'imputata. In particolare, escludevano che l'intento solidaristico della giovane toscana di aiutare la donna straniera potesse scriminarla dall'attribuzione della responsabilità penale. 
Secondo la corte fiorentina, la giovane toscana, accompagnando la straniera presso una "casa chiusa", era consapevole del fatto che quest'ultima venisse destinata all'esercizio della prostituzione. 
Inoltre, siccome la straniera divideva a metà i propri compensi con la tenutaria della casa, la giovane toscana con l'accompagnamento integrava anche il reato di sfruttamento della prostituzione.
L'imputata proponeva ricorso per Cassazione.

La decisione della Cassazione 
La Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ragionamento della Corte era imperniato sul fatto che i reati contestati all'imputata sono concorrenti tra loro.
In sostanza, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che: per quanto riguarda il favoreggiamento, basta la mera consapevolezza al fine di poterne ammettere la configurabilità; mentre, per quanto riguarda lo sfruttamento,  basta un vantaggio economico o altra utilità giuridicamente rilevante per l'agente ai fini dell'ammissione della configurabilità.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che il favoreggiamento e lo sfruttamento  della prostituzione  sono reati concorrenti tra loro e che possono essere addebitati, entrambi, in capo ad una stessa persona.

© Micene Alta Formazione



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Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 36282 del 1 Settembre 2016 

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36282 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DOVERE SALVATORE
Data Udienza: 10/05/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, quale
giudice del rinvio, ha confermato la pronuncia emessa il 19.02.2010 dal
Tribunale di Lucca nei confronti di De Rosa Costanza, tratta a giudizio per
rispondere del reato di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione di
Iveta Chermakova e condannata alla pena ritenuta equa. Infatti, la Corte di
Cassazione aveva annullato, su ricorso del P.M., la sentenza di altra sezione della
medesima Corte distrettuale che aveva mandato assolta la De Rosa, così
riformando il giudizio espresso dal Tribunale.
Ad avviso della corte fiorentina, risulta non contestato che la De Rosa, su
richiesta della Chermakova, avesse accompagnata questa presso l'abitazione di
Vaiani Anna Maria (coimputata per la quale si é proceduto separatamente),
gerente di una casa di prostituzione, proprio per consentire alla straniera di
prostituirsi; pertanto risulta integrata la condotta di favoreggiamento della
prostituzione, peraltro accompagnata dal prescritto dolo generico, avendo la De
Rosa agito nella consapevolezza di agevolare l'attività di prostituzione della
Chermakova; non avendo rilievo che l'imputata avesse agito con l'intento di
aiutare la straniera a procurarsi un lavoro per allontanarsi dal convivente,
considerato che tale ulteriore finalità nell'azione della De Rosa non fa venire
meno la consapevolezza e volontà della stessa di avere aiutato la Chermakova a
svolgere una attività consistente nell'esercizio della prostituzione. Con la
medesima condotta, ha aggiunto la Corte distrettuale, la De Rosa risulta avere
concorso con la Vaiani anche nel reato di sfruttamento della prostituzione della
Chermakova s in quanto, come ben evidenziato dal primo giudice, avendo
accompagnato la straniera presso la casa di questa ed avendola presentata
perchè vi esercitasse la prostituzione, aveva fatto sì che la Vaiani potesse trarre
un utile economico dalla prostituzione della Chermakova, che versava alla donna
il 50% dei propri guadagni.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Sergio Schoepflin.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 3 I.
n. 75/1958.
Rileva l'esponente che la giurisprudenza di legittimità impone di interpretare
in modo restrittivo la norma che punisce il favoreggiamento della prostituzione,
stante la indeterminatezza della stessa. La Corte distrettuale avrebbe dovuto
valutare il comportamento dell'imputata non sul presupposto che avesse
presentato la ragazza alla Vaiani perché si prostituisse ma anzi avendole
sconsigliato di farlo. La Corte territoriale non spiega perché non ha considerato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
tale circostanza a favore della De Rosa; e Io stesso deve dirsi della richiesta della
ragazza di potersi allontanare per sfuggire al proprio 'protettore'.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta vizio motivazionale, perché
costituisce motivazione apparente quella che attribuisce alla De Rosa il concorso
nello sfruttamento della prostituzione perché aveva presentato la ragazza alla
Vaiani come ospite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il primo motivo è inammissibile perché opera delle censure in fatto,
muovendo da premesse fattuali diverse da quelle assunte dalla Corte di Appello
o chiedendo che questa Corte avalli una ricostruzione della vicenda alternativa e
sovrapposta a quella fatta propria dai giudici di merito.
La Corte territoriale ha affermato che la De Rosa accompagnò la
Chermakova presso la Vaiani per renderne possibile la prostituzione; poiché tale
condotta integra il reato di favoreggiamento, atteso che questo è concretato da
qualsiasi condotta che risulti funzionale all'agevolazione della prostituzione,
accompagnata dalla mera consapevolezza e volontà di rendere possibile o più
agevole l'esercizio del meretricio (si veda, tra le altre, Sez. 3, n. 14836 del
03/03/2010 - dep. 16/04/2010, Dinoi, Rv. 246818, per la quale la fattispecie di
favoreggiamento della prostituzione minorile è a dolo generico in quanto è
sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la mera consapevolezza di favorire la
prostituzione di un minore, non essendo richiesto anche il fine di lucro che,
invece, qualifica la fattispecie di sfruttamento), correttamente è stato ritenuto
che l'ulteriore finalità - pure considerata dai giudici di merito - non incide sul
perfezionamento del reato di cui trattasi. Peraltro, la Corte di appello rammenta
anche che secondo l'accertamento operato dal primo giudice la De Rosa propose
all'amica straniera di prostituirsi in un incontro a tre con un cliente, che si tenne
proprio presso l'abitazione della Vaiani, dividendo il compenso.
Sicché, che la De Rosa avesse sconsigliato la giovane dal prostituirsi è
affermazione del solo esponente; e risultano ben esaminate e valutate le ulteriori
circostanze delle quali si lamenta la omessa considerazione. Per contro, non si
attaglia alla fattispecie l'evocato principio per il quale non costituiscono
favoreggiamento quelle condotte che, pur astrattamente favorendo il meretricio,
non offendono né la moralità pubblica né il buon costume né la libertà dell e
persone dedite alla prostituzione; esso è stato formulato a riguardo della
condotta del cliente della prostituta consistente nel riaccompagnare la stessa,
dopo la prestazione sessuale, sul luogo in cui questa esercita la prostituzione, a
riguardo della quale si è affermato che non configura il reato di cui all'art. 3 n. 8
della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (favoreggiamento della prostituzione), atteso
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
che trattasi di condotta accessoria alla consumazione del rapporto che risponde a
principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta (Sez. 3, n.
1716 del 09/11/2004 - dep. 21/01/2005, P.M. in proc. Di Teodoro, Rv. 230661).
3.2. Il secondo motivo è per contro infondato.
Appare opportuno rammentare, in primo luogo, che secondo la
giurisprudenza di questa Corte, le condotte di sfruttamento e di favoreggiamento
dell'altrui prostituzione possono concorrere tra loro in quanto hanno per oggetto
condotte autonome e distinte, essendo lo sfruttamento finalizzato a trarre
vantaggi economici o altre utilità giuridicamente rilevanti per l'agente, laddove il
favoreggiamento è finalizzato ad agevolare l'attività di meretricio a prescindere
da un eventuale profitto economico o altra utilità in favore dell'agente (Sez. 3, n.
40539 del 27/09/2007 - dep. 06/11/2007, Pietrobelli e altri, Rv. 238005).
Più nello specifico, la corte distrettuale ha evidenziato come la ragazza
avesse concordato con la Vaiani la divisione dei guadagni derivati dall'esercizio
della prostituzione; sicché la De Rosa aveva concorso nel reato commesso dalla
Vaiani avendo apportato un contributo materiale alla sua realizzazione con
l'accompagnarla presso l'abitazione di quest'ultima, presentandola alla stessa
come soggetto intenzionato a prostituirsi. L'esponente non pone in dubbio che
tale contributo sia stato reso nella consapevolezza della natura economica della
relazione tra la Vaiani e la giovane; ma ritiene apparente la motivazione resa
dalla corte territoriale. Ben diversamente va rilevato che la motivazione
apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto
avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere
o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè,
in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della
decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez.
5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 05/03/2015, P.G. in proc. Vassallo, Rv.
263100). Nel caso che occupa, si è all'inverso posta in evidenza la determinata
condotta dell'imputata che ha reso possibile, in sinergia con altre, che la Vaiani
derivasse utilità economiche dall'esercizio del meretricio della Chermakova.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/5/2016.

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