venerdì 2 settembre 2016

Guida in stato di ebbrezza: esclusione illegittima dai pubblici concorsi in caso di lieve superamento del tasso alcolemico

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Guida in stato di ebbrezza: esclusione illegittima dai pubblici concorsi in caso di lieve superamento del tasso alcolemico 

Il Tribunale  Amministrativo per il Lazio, Sezione Seconda, con sentenza n. 9443 del 30 Agosto 2016, ha annullato il provvedimento di espulsione dal Corpo della Guardia di Finanza di un giovane allievo che nel 2011 era stato fermato alla guida della propria auto in stato di ebbrezza: aveva superato i limiti di tolleranza della soglia di rilevanza amministrativa.





Il fatto  
Nell'anno 2011 un giovane faceva domanda di arruolamento nel corpo della Guardia  di Finanza.
Successivamente, veniva chiamato a visita per  l'accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il candidato superava le fasi del concorso piazzandosi in posizione utile per essere chiamato: risultava 891esimo su 1250 partecipanti.
Espletati gli adempimenti di rito, veniva ammesso alla ferma quadriennale.

Il decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza
Nell'Ottobre 2015, il Comando Generale delle fiamme gialle notificava provvedimento di espulsione all'allievo finanziere per mancanza dei requisiti di moralità prescritti per l'appartenenza  al corpo.
L'amministrazione procedente si richiamava ad una nota giunta presso il Comando centrale notiziante il fatto che l'allievo finanziere, nel 2011, era stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza. In particolare, il tasso alcolemico accertato, benchè inferiore alla di rilevanza penale, era lievemente superiore a quella amministrativa.
Alla luce di tutto ciò, l'amministrazione centrale adottava provvedimento di espulsione nei confronti dell'allievo per carenza in capo all'interessato dei requisiti morali di condotta.

Il ricorso al Tar 
L'allievo finanziere impugnava il provvedimento del Comando Generale innanzi al Tar del Lazio.

La sentenza del Tar 
Il Tribunale Amministrativo del Lazio accoglieva il ricorso dell'allievo finanziere e, per l'effetto, annullava la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza.
I giudici capitolini hanno sancito che la mancanza dei requisiti morali e di condotta deve essere dimostrata compiutamente nel suo insieme.
Infatti, richiamandosi alla sporadicità dell'evento, peraltro risalente nel tempo, ed alla tenuità dell'infrazione commessa, hanno affermato che il provvedimento del Comando Generale sia carente di motivazione ed irragionevole.


© Micene Alta Formazione






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Tribunale  Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, Sentenza n. 9443 del 30 Agosto 2016 


Pubblicato il 30/08/2016
N. 09443/2016 REG.PROV.COLL.

N. 14570/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14570 del 2015, proposto da:
Angelo Migliaccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Imperlino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Amore in Roma, via Sardegna, 50;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Carlo Giordano, Vincenzo Naccarata non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determina del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 30.09.2015, notificata in data 14.10.2015, di esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2011;
- della proposta di esclusione, foglio n. 134871/1310 in data 29.09.2015;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. Il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, con il provvedimento impugnato, ha escluso l’aspirante allievo finanziere Angelo Migliaccio dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2011 in quanto non in possesso del requisito di moralità e di condotta previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g), del bando.
L’interessato ha articolato i seguenti motivi di impugnativa:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. g), del bando nonché dell’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 160 del 2006.
Eccesso di potere; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; sviamento della causa tipica.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia.
L’impugnata esclusione sarebbe stata adottata su presupposti insussistenti e insufficienti a giustificare, su un piano di logica e ragionevolezza, un giudizio di inidoneità del ricorrente all’arruolamento nella Guardia di Finanza per mancanza delle necessarie qualità morali, senza tenere conto dell’unicità dell’episodio, peraltro verificatosi in epoca piuttosto risalente rispetto alla partecipazione al concorso, e lo scarso rilievo dell’infrazione.
La situazione di incompatibilità verrebbe solo apoditticamente affermata come sussistente senza che siano in concreto individuate le ragioni che attribuirebbero alla fattispecie la rilevanza negativa affermata nel provvedimento, mentre non sarebbero configurabili gli estremi per imputare al ricorrente la situazione di incompatibilità con lo status giuridico di finanziere in ragione dell’estrema tenuità dell’addebito; la giurisprudenza avrebbe ritenuto eccessiva la misura punitiva dell’espulsione dalla procedura concorsuale anche in casi ben più gravi.
L’amministrazione resistente, inoltre, avrebbe consumato il potere già all’atto delle verifiche preliminari sui candidati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, momento in cui l’episodio contestato era conoscibile e, di fatto, conosciuto sin dall’atto della presentazione della domanda.
L’amministrazione resistente ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 14 gennaio 2016, n. 121, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato ed ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione per allievi finanzieri.
All’udienza pubblica del 13 luglio 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha superato le fasi del concorso per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza, anno 2011, collocandosi al posto n. 891 della graduatoria finale di merito ed è stato ammesso alla ferma prefissata quadriennale nell’Esercito Italiano, per il successivo transito nel Corpo della Guardia di Finanza, previo accertamento della verifica del mantenimento dei prescritti requisiti psicofisici nonché morali e di condotta.
Il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, con l’impugnato atto del 30 settembre 2015, ha escluso l’aspirante allievo finanziare Angelo Migliaccio dal concorso de quo in quanto non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g), del bando.
Il provvedimento è stato adottato:
- vista la nota del 29 settembre 2015, con cui il Centro di Reclutamento, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso, ha proposto l’esclusione dell’interessato dalla procedura concorsuale per carenza del requisito di moralità e di condotta stabilito per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g), del bando in quanto, in data 5 febbraio 2011, veniva fermato da agenti del Commissariato di P.S. di San Ferdinando (Na) alla guida di un autoveicolo sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, in violazione dell’art. 186, comma 2, del codice della strada con contestuale ritiro della patente di guida;
- atteso che il bando di concorso prevede, tra l’altro, che possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (art. 2, comma 1, lett. g) e che può essere disposta, in ogni momento, l’esclusione dal concorso dei concorrenti non in possesso dei requisiti previsti;
- considerato che l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 160 del 2006, recante nuova disciplina dell’accesso in magistratura, prevede che i candidati al relativo concorso devono risultare di condotta incensurabile;
- ritenuto che il comportamento posto in essere dall’interessato, oltre che censurabile, sia, comunque, inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri e obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la guida in stato di ebbrezza è, tutt’ora, soggetta ad un giudizio di disvalore e che detto comportamento non lasci, pertanto, margini di apprezzamento tali da escluderne una valutazione negativa;
- visto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della presenza (o meno) del requisito della “condotta incensurabile” appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’amministrazione e l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione deve tenere senz’altro conto della specificità dei compiti e delle funzioni della Guardia di Finanza, la cui delicatezza e peculiarità giustificano l’adozione di un metro di valutazione particolarmente rigoroso e la richiesta di elevati standard comportamentali.
Il Collegio ritiene che le censure dedotte siano persuasive in quanto il provvedimento impugnato si presenta carente di motivazione ed irragionevole in ordine al rapporto di causalità tra il fatto commesso e la determinazione adottata.
Il Comando Provinciale di Napoli della Guardia di Finanza, con nota del 1° dicembre 2011, ha informato il Centro Reclutamento della Guardia di Finanza in relazione al ricorrente che “da collegamento informatico con gli archivi di Polizia (S.D.I.) e come confermato anche dal Commissariato di P.S. di San Ferdinando – Napoli, risulta che: in data 05.02.2011 gli veniva ritirata la patente dalla 2^ Sez. Motociclisti U.R.I. per violazione amministrativa di cui all’art. 186, comma 2°, del C.D.S. – guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 G/L – CDS”.
La Polizia Municipale del Comune di Napoli, II Reparto Motociclisti, con verbale del 5 febbraio 2011, ha attestato che il ricorrente ha violato l’art, 186, comma 2, lett. a), del codice della strada perché conducente alla guida di un veicolo ha evidenziato sintomi di ebbrezza alcolica ed è stato sottoposto ad accertamento da cui è risultato che il tasso alcolemico in 2 determinazioni intervallate dal tempo di 31 minuti era pari a 0,71 g/l alla prima prova e a 0,54 g/l alla seconda prova.
In proposito, occorre specificare che l’art. 186, comma 2, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), come successivamente modificato (art. 33 l. n. 120 del 2010), ha depenalizzato la guida in stato di ebbrezza, prevedendo una sola sanzione amministrativa, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, mentre ha previsto l’arresto fino a sei mesi per l’accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro e l’arresto da sei mesi ad un anno qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Nel caso di specie, il tasso alcolemico accertato è inferiore alla soglia di rilevanza penale della condotta e solo lievemente superiore (di 0,04 g/l alla seconda prova) alla soglia di rilevanza amministrativa, per cui la determinazione avversata si rivela carente di motivazione ed irragionevole.
La valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, infatti, appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’amministrazione e l’esercizio di tale potere discrezionale tiene logicamente conto anche della particolarità e della delicatezza dei compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza.
Tuttavia, il nesso di causalità tra il comportamento accertato e il mancato possesso dei requisiti di moralità e di condotta deve essere compiutamente dimostrato, salvo rendere detta tipologia di determinazioni sottratte in concreto al sindacato giurisdizionale se non per i casi del tutto remoti di travisamento del fatto.
Nella fattispecie in esame, la particolare tenuità dell’infrazione commessa dal ricorrente in epoca ormai risalente rende evidente l’insussistenza di una motivazione tale da rendere ragionevole l’accertamento della carenza in capo all’interessato dei requisiti morali e di condotta.
3. La peculiarità della vicenda oggetto del presente contenzioso rende opportuno disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Antonino Savo Amodio
 
 
IL SEGRETARIO

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