giovedì 1 settembre 2016

Mancato sollevamento della sbarra Telepass: risarcimento del danno dovuto previa verifica dell'autorizzazione ad impegnare la pista

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La Corte  di Cassazione, Sezione Sesta, con Ordinanza n. 15394 del 26 Luglio 2016, ha accolto il ricorso di un'automobilista campano che si era visto rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti della Società Autostrade per l'Italia spa in seguito ai danni provocati alla propria vettura per causa del mancato sollevamento della sbarra Telepass.









Il fatto
Un'automobilista campano, nell'intento di immettersi in autostrada, imboccava la corsia di entrata riservata ai possessori di Telepass. 
Giunto in prossimità della sbarra, benchè avesse udito il segnale di buon funzionamento all'interno dell'abitacolo, impattava contro la stessa ricevendo ingenti danni alla propria vettura. 
L’automobilista inoltrava richiesta di risarcimento alla Società Autostrade per l'Italia spa per i danni ricevuti dal mancato sollevamento della sbarra Telepass.
La società autostradale respingeva la richiesta di pagamento. 
Il proprietario della vettura, stante la mancanza di riscontro in sede bonaria, conveniva la stessa innanzi al Tribunale di Nola. 

La sentenza del Tribunale di Nola
Il Tribunale bruniano rigettava la domanda attorea.
Osservava, il tribunale, che l’attore, al momento della costituzione in giudizio, aveva omesso di depositare nel fascicolo della produzione di parte la copia del contratto Telepass.
Pertanto, non poteva darsi per acclarata la circostanza che l'automobilista avesse titolo a transitare in tale corsia.
In particolare, il Tribunale di Nola si rifaceva al principio di contestazione: non poteva darsi per acclarata l'autorizzazione al transito dell'automobilista nella corsia riservata - e regolarsi in base al principio di non contestazione- in quanto l'attore non aveva depositato il conratto di Telepass negli atti processuali di parte.

Il ricorso per Cassazione 
Avverso la sentenza del Tribunale di Nola veniva proposto ricorso per Cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché la violazione degli artt. 115 e 116 e dell’art. 2697 c.c. In particolare, l'automobilista riteneva superfluo l'allegazione processuale del contratto di Telepass in virtù della precisazione che aveva sentito il segnale sonoro del sistema elettronico ed aveva visto la sbarra sollevarsi. 

La pronuncia della Corte di Cassazione 
La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ha cassato la sentenza emessa dal Tribunale di Nola ed ha rinviato alla stessa curia, per l'accertamento e la verifica della sussistenza della predetta autorizzazione (contratto di Telepass)  
Solo in seguito all'espletamento dall'esito positivo di tale attività potrà procedersi alla risoluzione della controversia nel senso reclamato dall'attore (risarcimento del danno). 


© Micene Alta Formazione

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Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 15394 del 26 Luglio 2016 

ORDINANZA sul ricorso 10116-2015 proposto da:

AMATUCCI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato SILVIO GAROFALO giusta procua speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, società con socio unico,
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia Spa, in
persona del Responsabile dell'Ufficio Legale, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CERVETERI 21, presso lo studio dell'avvocato
LUCA GIUSTI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del controricorso;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15394 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SESTINI DANILO
Data pubblicazione: 26/07/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 612/2014 del TRIBUNALE di NOLA,
depositata il 18/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANII .0 SI
udito l'Avvocato Silvio Garofalo difensore del ricorrente chc si riporta
agli scritti;
udito l'Avvocato Luca Giusti difensore della controricorrente che si
riporta alla memoria.
stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.c.:
"l. Il Tribunale di Nola, confermando -con diversa motivazionela
sentenza di primo grado, ha rigettalo la domanda proposta
dall'Amatucci nei confronti della Società Autostrade per l'Italia, per il
risarcimento del danno causato alla propria vettura dal difettoso
funzionamento della sbarra di cadenza veicoli apposta in una pista di
accesso dell'A16 Napoli-Canosa riservata agli utenti del servizio
"telepass".
2. Il Tribunale ha osservato che l'Amatucci non aveva mai
nemmeno allegato di aver stipulato con la società Autostrade il
contratto per il servizio "telepass" e che da ciò conseguiva che non
poteva dirsi formata la non contestazione della circostanza da parte
della convenuta.
Ciò premesso, ha rilevato clic non poteva dirsi raggiunta la prova
che all'attore fosse consentito l'utilizzi) della corsia "telepass", con la
conseguenza clic non risultava possibile imputare con certezza il fatto
a vizio della strumentazione di proprietà della parte convenuta
piuttosto che alla circostanza che il transito era avvenuto in difetto
della necessaria autorizzazione (con conseguente abbassamento
automatico della sbarra).
3. 11 ricorso (che denuncia -col primo motivo- la violazione
dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché -col secondo
motivo- la violazione degli arti. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.), è
fondato, nei termini che seguono.
Per civanto risulta dal contenuto dell'atto di citazione trascritto in
ricorso, l'Amarucci aveva dedotto chiaramente -seppur implicitamentedi
essere titolare di un rapporto che gli consentiva l'accesso alla pista
riservata agli utenti del servizio "telepass": in tal senso depone
univocamente la stessa impostazione della domanda che presuppone
necessariamente Pallegazione della rirolarità di un rapporto "telepass",
tanto più alla luce della precisitzli me che il conducente aveva udito il
segnale sonoro del sistema elettronico e aveva visto la sbarra sollevarsi
(cfr, in punto di allegazione implicita di un fatto costitutiv( , Cass. n.
7735/2004).
A fronte di tale allegazione, ben poteva operare il principio di non
contestazione (già pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza
all'epoca dell'inizio della causa), che impone alle parti "l'onere di
collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la
materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in
contestazione" (Cass. n. 21847/2014) e che comporta la necessità, per il convenuto, di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, che -in difetto- debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (cfr. Cass.n. 19896/2015).
Ciò premesso e considerato che l'accertamento circa la ricorrenza
degli estremi della non contx_stazione (in concreto e alla luce delle
difese svolte dalla convenuta) va rimesso al giudice del rinvio, deve
precisarsi che l'accoglimento del ricorso in relazione al profilo sopra
esaminato investe l'intera sentenza, giacché sia l'affermazione relativa
al difetto di prova sul diritto di accedere alla corsia telepass che quella
concernente la causa dell'abbassamento della sbarra sono
necessariamente influenzate dalla preventiva valutazione in ordine al
fatto che vi sia stata o meno specifica contestazione dei fatti allegati
dall'attore.
4. Si propone pertanto l'accoglimento del ricorso, con rinvio al
Tribunale (in persona di altro magistrato)".
All'esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione,
ritenendoli non superati dalle argomentazioni svolte nella memoria
della controricorrente.
11 ricorso va pertanto accolto, con cassazione e rinvio (anche in
ordine alle spese di lite).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di
lire, al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato
Roma, 9.6.2016

Il Presidente


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