venerdì 5 agosto 2016

Unioni Civili: arrivano le prime indicazione per i Comuni

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Unioni Civili: arrivano le prime indicazione per i Comuni

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto n. 144 del  23 luglio 2016, ha diramato le prime indicazioni operative per l'attuazione pratica della Legge 76/2016 in materia di Unioni Civili.







 


Il regolamento si compone di undici articoli e stabilisce termini e modalità per la presentazione della richiesta di costituzione dell'unione civile all'Ufficio Anagrafe del Comune, della dichiarazione che le parti devono rendere dinanzi all'ufficiale di stato civile, nonché gli adempimenti successivi da parte degli uffici anagrafici.

L'art. 1 del regolamento stabilisce che la dichiarazione di costituzione dell'unione civile deve contenere i dati anagrafici delle parti e l'indicazione dell'assenza di cause ostative all'unione, poi toccherà all'ufficiale di stato civile redigere apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dai testimoni, nel quale è fatta menzione dei principali diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell'unione civile:
- obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- obbligo di contribuzione ai bisogni comuni in base alle sostanze e propria capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuna delle parti;
- concorde decisione dell'indirizzo della vita familiare, fissazione della residenza comune.

In caso di impedimento di una delle parti, tocca all'ufficiale  dello stato civile portarsi presso il luogo ove  si trova la parte  impedita e ivi procedere alla redazione degli atti necessari.

Nel corso della dichiarazione di costituzione dell'unione le parti possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione; la parte può dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.

Dopo la presentazione della dichiarazione di costituzione dell'unione civile, gli uffici anagrafici procedono alla annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica.

Analogamente, in caso di scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti, l'accordo è ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui e' iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione.

Ricordiamo che lo scioglimento dell'unione civile può avvenire: in caso di morte di una delle parti; in caso di matrimonio o di successiva unione civile di una delle parti; in caso di accordo delle parti; in caso di recesso unilaterale. In caso di contrasto tra i coniugi, a differenza del matrimonio, non è prevista per l'unione civile la separazione: si applicano le norme valevoli per il divorzio dinanzi al Tribunale.


Nei 15 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale di stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni.

L'accordo viene iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti.

L'Ufficiale dello stato civile rilascia il documento attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.

Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente».

Il regolamento stabilisce inoltre l'istituzione del registro provvisorio delle unioni civili presso ciascun comune.

Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, da emanare entro 5 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, saranno approvate le formule da utilizzare nella redazione degli atti di stato civile.


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