lunedì 5 settembre 2016

Revoca permesso soggiorno per reati: stato di pericolosità da valutare "in concreto"

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Il Tribunale Amministrativo del Piemonte, Sezione Prima, con Sentenza n. 1125 del 31 Agosto 2016, ha stabilito che, in caso di adozione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per reati, la valutazione dello stato di pericolosità sia frutto di un bilanciamento tra l'esigenza  di tutela dell'ordine pubblico italiano con gli altri elementi positivamente valutabili in favore dello straniero quali, ad esempio, l'inserimento sociale, i vincoli familiari ed il mutato quadro normativo in base al quale lo stesso è stato condannato.






Il fatto 
Nel Dicembre del 2009, una cittadina somala veniva tratta in arresto per possesso di stupefacenti. La giovane somala veniva trovata in possesso di una sostanza, a quel tempo, ritenuta illecita dalla legge italiana. Si trattava di un'erba da masticare, chiamata Kath, nota, in Africa, per la produzione di effetti eccitanti.
La giovane somala veniva condannata dal Tribunale di Cuneo alla pena di 5 anni e 10 giorni di pena.

Il provvedimento della Questura di Torino 
In seguito al provvedimento di condanna, la Questura di Torino revocava il permesso di soggiorno di cui la straniera era titolare.
L'amministrazione dell'Interno assumeva il provvedimento di revoca, in forma automatica, come conseguenza del reato commesso.

Il ricorso al Tar  del Piemonte  
La giovane somala impugnava il decreto di revoca innanzi al giudice amministrativo piemontese.
La ricorrente si lamentava del fatto che il decreto era stato assunto "inaudita altera parte" ed era scattato in modo automatico senza alcuna valutazione di merito.
La ricorrente si lamentava che non era stato valutato l'inserimento della stessa nel contesto lavorativo italiano, dal 1978, in base al quale manteneva la madre ed i fratelli.
Concludeva dicendo che, nel corso del tempo, la tabella che dichiarava l'erba da masticare Kath quale stupefacente, era stata dichiarata incostituzionale.

La pronuncia del Tar Piemonte
I giudici piemontesi hanno accolto il ricorso della straniera ed hanno annullato il decreto impugnato.
Il Tar del Piemonte ha stabilito che in caso di adozione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per reati occorre procedere ad un bilanciamento tra i vari interessi in gioco: (a) l'esigenza di sicurezza interna con (b) la valutazione degli elementi positivamente valutabili in favore del cittadino straniero quali il suo inserimento sociale, i vincoli familiari ed, come nel caso di specie, l'avvenuto cambiamento del normativo.

© Micene Alta Formazione






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Tribunale Amministrativo del Piemonte, Sezione Prima, Sentenza n. 1125 del 31 Agosto 2016 


N. 01125/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00573/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2016, proposto da:
Fowzia Yusuf Ali Halane, rappresentata e difesa dall'avvocato Douglas Duale C.F. DLUDLS56L27Z345U, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Questore di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Torino n. 297/2015 di revoca del permesso di soggiorno UE n. 1326184 del 15.4.2015 notificato in data 7.3.2016,
nonchè
di ogni altro atto consequenziale, connesso e/o correlato e di ogni ulteriore statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato osservazioni oppositive;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

I) Con ricorso notificato in data 9 maggio 2016 e depositato il giorno 8 giugno 2016 la ricorrente, cittadina somala, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Torino ha revocato il permesso di soggiorno UE n. 1326184 del 15.4.2015, di cui era titolare, a seguito della sentenza del Tribunale di Cuneo del 15.12.2009 di condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni, ed € 1.400 di multa, per il delitto di cui all’art 73 c. 1 DPR 309/1990.
Emerge infatti dalla sentenza che la stessa sarebbe stata trovata in possesso di Kath - catha edulus, prodotto utilizzato come “insalata eccitante” in molti paesi africani.
La ricorrente lamenta il difetto di istruttoria in quanto non sarebbe stato valutato il suo effettivo inserimento in Italia, ove si trova dal 1978 e svolge regolare attività lavorativa, anche al fine di mantenere i suoi familiari (la madre e i fratelli). Inoltre l’Amministrazione ha omesso di valutare la non particolare gravità del fatto, e quindi la totale assenza di pericolosità della ricorrente, dal momento che la norma che includeva la catha Edulis nella prima tabella è stata dichiarata incostituzionale .
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 29 giugno 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.
II) Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha riportato una condanna per reato in materia di stupefacenti che, l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni, qualifica come di per sé ostativo all'ingresso e alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
Tuttavia l’Amministrazione non ha effettuato un bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza dello Stato nei confronti della straniera con altri elementi positivamente valutabili in suo favore, quali l’inserimento sociale o i vincoli familiari, nonché la circostanza che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli art. 4 bis e 4 vicies ter d.l. n. 272 del 2005, come modificato dalla l. n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014, è stata esclusa la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006 e fino all'entrata in vigore del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo novellato dalla citata legge n. 49 del 2006, tra cui la sostanza definita Khat -catha edulis-, che pur prevista nelle tabelle con la riforma del 2006 e reinserita in esse dalla novella del 2014, non risultava indicata specificamente negli elenchi appositamente predisposti dal Ministero della Sanità prima della riforma del 2006.
Nel provvedimento la valutazione di pericolosità della straniera viene indicata come conseguenza automatica del reato, che denota “una personalità incline pericolosa e propensa al crimine”.
Tuttavia, nel caso concreto, tale pericolosità non può essere dedotta automaticamente, proprio perché il tipo di sostanza per cui è stata condannata la ricorrente ha avuto una differente qualificazione anche da parte del legislatore.
La totale assenza di valutazione degli elementi sopra riportati porta a ritenere illegittimo il diniego per difetto di istruttoria.
III) In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvana Bini Domenico Giordano

 
IL SEGRETARIO

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