lunedì 8 agosto 2016

Corte di Cassazione. Sezione Tributaria: onere della prova ed applicazione del "principio di ragionevolezza e capacità contributiva"

accertamento maggiori redditi imponibili, cassazione sentenza 16440 2016, concorso, prelevometro, tasse, erario, fisco, principio di ragionevolezza e capacità produttiva,


Corte di Cassazione. Sezione Tributaria: onere della prova ed applicazione del "principio di ragionevolezza e capacità contributiva"

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza n. 16440 del 5 agosto 2016, richiamandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 24 settembre 2014 in materia di "principio di ragionevolezza e capacità contributiva" - pronuncia che dichiarò l'illegittimità costituzionale del prelevometro- ha stabilito che per i lavoratori per i lavoratori autonomi non possono trovare applicazione i meccanismi di presunzione in materia di accertamento del reddito: l'onere della prova è da collocare in capo all’Amministrazione Finanziaria procedente. 





Il fatto
Il caso di specie riguardava  un professore ordinario esercente anche la professione forense al quale venivano contestati maggiori redditi imponibili in seguito all’esecuzione delle indagini finanziarie di cui all’art. 32 D.P.R. n. 600/1973. 

Nei confronti del docente in parola, durante il corso dell'attività investigativa, l'Amministrazione Finanziaria ricorreva a presunzioni legali in materia di prelevamenti e versamenti per la determinazione dei maggiori imponibili ai fini reddituali. 

I magistrati della Suprema Corte hanno ritenuto l'inapplicabilità di tale ragionamento logico-deduttivo ai fini degli accertamenti finanziari effettuati nei confronti di lavoratori autonomi e, conseguente, hanno sancito lo spostamento dell’onere della prova dal contribuente all’Amministrazione Finanziaria.

E' dunque compito di quest'ultima provare che tali versamenti e prelevamenti siano indice di maggiore redditi imponibili riconducibili all’attività di lavoro autonomo: "Si sposta, quindi, sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi, e che i versamenti (pure essi non risultanti dalla scritture contabili) corrispondono, invece, ad importi  riscossi nell'ambito dell'attività professionale" 

Sentenza: Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza n. 16440 del 5 Agosto 2016 

-----
© Micene Alta Formazione
Preparazione  Concorso Magistratura
Preparazione Esame Avvocato




Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...